venerdì 29 maggio 2020

LA SENTENZA 350/2013, IL FLOP GIURIDICO E LA LEGGE SULL’USURA BANCARIA


LA SENTENZA 350/2013, IL FLOP GIURIDICO E LA LEGGE SULL’USURA BANCARIA



Una delle sentenze fondamentali sull’Usura, in particolare quella della Suprema Corte di Cassazione n° 350/2013, statuiva, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile e dell'articolo 644 del codice penale, che si considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito nella legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, e quindi anche a titolo di "interessi moratori".

La pronuncia sembrerebbe chiara e priva di ulteriori possibilità interpretative: la mora va inclusa nel calcolo del Tasso Effettivo Globale (TEG).

Tra l'altro tale affermazione non era nemmeno così innovativa in quanto già la Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi nei giudizi di legittimità costituzionale sollevati dalla Legge 24 del 2001 (interpretazione autentica della legge 108 del 1996), ha precisato che "va in ogni caso osservato che il riferimento contenuto nell'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge numero 394 del 2000 agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile l'assunto secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori" (Corte Costituzionale 29 del 2002).

La primissima interpretazione errata della sentenza, da sempre smentita, anche ma non solo, prevedeva che il tasso di mora si sarebbe dovuto sommare tout-court al tasso contrattuale.

Per intenderci, supponendo un tasso di mora del 8%, ed un tasso contrattuale del 5%, il risultato del tasso complessivamente applicato sarebbe stato (non comprendendo secondo quale principio matematico) del 13%, esattamente 8+5.

Questa teoria, come dimostrato da una serie di pronunce sfavorevoli, che, peraltro, hanno causato una serie di condanne per lite temeraria, risulta essere completamente assurda, per poche e semplici ragionevoli considerazioni: il tasso corrispettivo si applica sul capitale residuo del mutuo mentre il tasso di mora si applica sulla rata scaduta e non pagata.

Le condizioni per cui, tantissime contestazioni bancarie, hanno portato l’attore principale, soggetto privato o fiscale indifferentemente, a sopprimere in fase di istruttoria giudiziale, è dovuta a due fattori, che indicherò brevemente di seguito, dopo descrizione del significato del TAEG e del Tasso si Mora.

TAEG: Tasso Annuo Effettivo Globale ed è espresso in percentuale, è il dato reale e preciso che indica quanto si paga di interessi su un mutuo, un finanziamento o un prestito.

Tasso di Mora: interessi che il debitore deve pagare nel momento in cui non rispetta gli accordi presi in contratto e che, pertanto, lo pongono dinanzi alla necessità di corrispondere una penalità per il ritardo. La mora è infatti il ritardo. Non bisogna quindi confonderli con gli interessi corrispettivi che, invece, sono quelli dovuti come controprestazione di un prestito e che sono dovuti quindi anche se non c’è inadempimento.

Il primo ‘errore’ di sostanza, compiuto in fase di contestazione è legato nella maggior parte dei casi alla incompleta documentazione fornita in causa, infatti spesso sono allegati alla contestazione documenti non tecnicamente descrittivi di quello che è in realtà il contratto e la sua ‘vita’ dall’inizio degli accordi fino al momento della interruzione dello stesso, per qualsiasi causa sia avvenuto.

Il secondo ‘errore’ è la gestione approssimativa, fatta nell’ambito della contestazione da parte del consulente tecnico di parte, incaricato dal privato o dall’azienda, sottolineo come in questi anni si scoperti esperti della materia, che con svariati tentativi hanno cercato di ‘forzare’ il concetto matematico, rimanendo fermi sulla sommatoria degli interessi che non andava assolutamente fatta e che portava ad un errore di merito, da un punto di vista tecnico.

A questi due punti si può aggiungere la tendenza, da parte dei collegi giudicanti, salvo qualche rara eccezione tutt’ora legata ad una corretta impostazione documentale della causa civile o penale, della tendenza ad essere pro banca a priori, onde evitare di fornire sentenze che potrebbero dare luogo ad una serie di precedenti, tali da portare le banche nel soccombere, e quindi obbligate a risarcire migliaia, se non milioni di utenti, raggirati dal sistema finanziario.

Si consideri, inoltre, che il dato percentuale delle azioni legali ‘contro’ il sistema bancario, conclusesi con la vittoria per il privato o per l’azienda, è ancora troppo basso, se confrontato con il numero generale di cause. Si sono ottenuti, nella maggior parte dei casi di vittoria risarcimenti cospicui, per questo è fondamentale una attenta analisi dei documenti e dei contratti collegati ai rapporti finanziari oggetto di contestazione. La sentenza 350/2013 della Suprema Corte di Cassazione è ancora attuale e può comunque essere un fiore all’occhiello giuridico, per svelare tutte le anomalie interne al rapporto finanziario, con l’aiuto del Testo Unico Bancario (TUB) e della Legge 108/1996 ‘disposizioni in materia di usura’.

A futura memoria, mai come nel caso della sentenza e delle leggi ad essa collegata, è fondamentale scindere ed approfondire dettagliatamente le questioni di metodo e di merito, prima di intentare una causa che nel 90% dei casi può terminare con la soccombenza di chi la intenta.



Dott. Mario Mirabelli

Centro Servizi San Geminiano Modena

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