martedì 18 novembre 2014

ANATOCISMO E USURA CONTRATTI BANCARI

Anatocismo:condanna Bnl,restituirà 7mln

Adusbef, azienda portata ingiustamente al fallimento

 
(ANSA) - BARI, 18 NOV - Un'azienda "portata ingiustamente" al fallimento è riuscita a fare condannare la banca Bnl a restituire 7 milioni di euro per anatocismo (interessi su interessi). Lo rende noto l'Adusbef a proposito di una sentenza del Tribunale civile di Lecce che ha accolto la domanda avanzata nel novembre del 2009 da due società salentine associate all'Adusbef (Associazione degli utenti servizi bancari e finanziari), la Nuova Adelchi Spa e Calzaturificio Adelchi.
Tratto da:

http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2014/11/18/anatocismocondanna-bnlrestituira-7mln_02cc21e9-2dd6-4c15-8695-059082292935.html

L'anatocismo (dal greco ἀνατοκισμός anatokismós, composto di ἀνα- «sopra, di nuovo» e τοκισμός «usura») nel linguaggio bancario è la produzione di interessi (capitalizzazione) da altri interessi resi produttivi sebbene scaduti o non pagati, su un determinato capitale. Nella prassi bancaria tali interessi vengono definiti composti. Esempi di anatocismo sono il calcolo dell'interesse attivo su un conto di deposito, o il calcolo dell'interesse passivo di un mutuo.

Anatocismo e usura sono illeciti radicalmente diversi dal punto di vista giuridico. L'anatocismo[5] è un illecito civile, privo di risvolti penali, invece l'usura è vietata dal codice penale.
Anatocismo e usura sono modi diversi di ottenere una remunerazione fuori mercato dei capitali "prestati", il primo con l'applicazione di interessi minori su una base più larga pari al debito residuo e alle quote interessi già pagate, la seconda con l'applicazione diretta di interessi esorbitanti. L'anatocismo è ammesso solo a determinate condizioni dal codice civile, mentre non riceve menzione in quello penale, per cui chi pratica l'anatocismo non pone in essere alcun illecito di rilevanza penale.

Il tasso annuo effettivo i_{\text{eff}} per un tasso nominale i_{\text{t}} composto  k volte l'anno, è dato dalla seguente formula:
i_{\text{eff}} = {\left(1 + \frac{i_{\text{t}}}{k}\right)} ^ k - 1
Ad esempio, per un periodo  t =3 mesi, l'interesse ogni anno viene composto  k = \frac{12 \text{ mesi}}{t \text{ mesi}} = 4  volte. Un tasso passivo i_{\text{t}} nominale del 9,94% per uno scoperto di conto corrente, equivale ad applicare un tasso effettivo i_{\text{eff}} del:
 {\left(1 + \frac{0,0994}{4}\right)} ^ {4} - 1 = 10,32 %.
per cui risulta non corretto dalla trasparenza bancaria. La soglia dell'usura per le aperture di credito in conto corrente è del 14,91%

Liberamente tratto da:

http://it.wikipedia.org/wiki

La nuova sentenza fa sottintendere che qualsiasi persona fisica o, come in questo caso, giuridica ha la possibilità di contestare in qualunque momento (anche dopo un fallimento) i vari atteggiamenti, ove si riscontrano vessatori, subiti dalla sua banca o finanziaria.

Tale sentenza riabilita ampiamente le aziende precedentemente coinvolte nel fallimento, considerate agli occhi dei più, all'epoca del fallimento stesso, aziende incapaci di gestire il credito bancario.

Mario Mirabelli 19/11/2014