mercoledì 6 maggio 2020

LA LEGGE 3/2012 SOVRAINDEBITAMENTO O ANTISUICIDI

La legge sul sovraindebitamento (Legge n. 3 del 27 gennaio 2012), definita anche ‘legge antisuicidi’ o legge ‘salva debiti’ permette a chi è in gravi difficoltà economiche di liberarsi dai debiti, riducendone l’ammontare, e dilazionando i pagamenti, attraverso una procedura presso il tribunale chiamata esdebitazione. È sostanzialmente la considerazione dei debiti del debitore civile, ma non solo, come vedremo di seguito.
Per accedere alla procedura di esdebitazione occorre:
- essere un soggetto non fallibile o essere un debitore che non svolge attività imprenditoriali o professionali (condizione soggettiva);
- trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, ovvero aver contratto debiti a cui non è più possibile far fronte (condizione oggettiva).
La Legge sul sovraindebitamento riconosce al debitore la facoltà di redigere un accordo con i creditori. La proposta viene redatta con l’ausilio degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC), istituiti c/o ogni Tribunale, che sono rappresentati da Commercialisti o Avvocati, iscritti rispettivamente ai propri ordini e che abbiano sostenuto un corso abilitante ad hoc, si sostanzia in un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano di ammortamento degli stessi, che assicuri il pagamento dei debiti contratti senza pregiudicare i diritti di chi all’accordo non ha aderito. Tale proposta di accordo verrà sottoposta al Giudice tramite l’OCC designato (possiamo assimilarlo ad un Consulente Tecnico di Ufficio), che rimane super partes. L’elemento in grado di incidere sensibilmente sulla posizione del debitore in difficoltà risiede nella possibilità di sospensione di ogni azione individuale esecutiva da iniziarsi o già in corso.
Le procedure di sovraindebitamento sono tre: il piano del consumatore, l’accordo di composizione della crisi e la liquidazione. La prima è accessibile solo ai consumatori, cioè alle persone fisiche che abbiano contratto debiti per scopi estranei all’attività di impresa o professionale, eventualmente svolta. La seconda è accessibile, nella legge da tutti i soggetti non fallibili, anche dai consumatori (pur essendo a loro già riservata una procedura ad hoc e cioè il piano del consumatore). La terza riguarda tutti.
Accade, che se la procedura viene accolta, vi è la sospensione di tutti i debiti fino a quel momento in atto, (per legge vi è la sospensione anche delle eventuali procedure esecutive) e si effettua la rimodulazione della posizione debitoria nei confronti di tutti i creditori indicati.
In futuro la legge 3/2012 doveva confluire nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) in data 15.08.2020 ma, tale entrata in vigore è stata rinviata al 01.09.2021.
A mio avviso, da un punto di vista meramente tecnico oltre che pratico, questo slittamento è da considerarsi un errore, proprio in virtù del periodo storico in cui ci troviamo.
Relativamente alle richieste effettuate, si consideri che per il solo anno 2018, si hanno i seguenti numeri, per il nord oltre 1.700 procedure, per il centro oltre 560, per il sud oltre 1.220.
Il tasso di accoglimento è di poco superiore ad una media del 23%. In alcuni casi vi è l’errata impostazione della domanda, oppure, il rigetto per mancanza dei requisiti.
In base alla mia personale esperienza professionale ritengo che questo dato debba essere visto come un punto di partenza, a maggior ragione per la situazione economica che si verrà a creare post epidemia.
Dott. Mario Mirabelli
Centro Servizi San Geminiano Modena
*fonte dei dati: Istat, Ministero della Giustizia, Il Sole 24 Ore, Italia Oggi, Milano Finanza

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