Anatocismo:condanna Bnl,restituirà 7mln
Adusbef, azienda portata ingiustamente al fallimento
(ANSA) - BARI, 18 NOV - Un'azienda "portata ingiustamente" al fallimento è riuscita a fare condannare la banca Bnl a restituire 7 milioni di euro per anatocismo (interessi su interessi). Lo rende noto l'Adusbef a proposito di una sentenza del Tribunale civile di Lecce che ha accolto la domanda avanzata nel novembre del 2009 da due società salentine associate all'Adusbef (Associazione degli utenti servizi bancari e finanziari), la Nuova Adelchi Spa e Calzaturificio Adelchi.
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2014/11/18/anatocismocondanna-bnlrestituira-7mln_02cc21e9-2dd6-4c15-8695-059082292935.html
L'anatocismo (dal greco ἀνατοκισμός anatokismós, composto di ἀνα- «sopra, di nuovo» e τοκισμός «usura») nel linguaggio bancario è la produzione di interessi (capitalizzazione) da altri interessi resi produttivi sebbene scaduti o non pagati, su un determinato capitale. Nella prassi bancaria tali interessi vengono definiti composti. Esempi di anatocismo sono il calcolo dell'interesse attivo su un conto di deposito, o il calcolo dell'interesse passivo di un mutuo.
Anatocismo e usura sono illeciti radicalmente diversi dal punto di vista giuridico. L'anatocismo[5] è un illecito civile, privo di risvolti penali, invece l'usura è vietata dal codice penale.
Anatocismo e usura sono modi diversi di ottenere una remunerazione fuori mercato dei capitali "prestati", il primo con l'applicazione di interessi minori su una base più larga pari al debito residuo e alle quote interessi già pagate, la seconda con l'applicazione diretta di interessi esorbitanti. L'anatocismo è ammesso solo a determinate condizioni dal codice civile, mentre non riceve menzione in quello penale, per cui chi pratica l'anatocismo non pone in essere alcun illecito di rilevanza penale.
Il tasso annuo effettivo
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Liberamente tratto da:
http://it.wikipedia.org/wiki
La nuova sentenza fa sottintendere che qualsiasi persona fisica o, come in questo caso, giuridica ha la possibilità di contestare in qualunque momento (anche dopo un fallimento) i vari atteggiamenti, ove si riscontrano vessatori, subiti dalla sua banca o finanziaria.
Tale sentenza riabilita ampiamente le aziende precedentemente coinvolte nel fallimento, considerate agli occhi dei più, all'epoca del fallimento stesso, aziende incapaci di gestire il credito bancario.
Mario Mirabelli 19/11/2014